Tariffe per il servizio di trasporto
L’anno 2018 rappresenta il terzo anno relativo al nuovo periodo regolatorio la cui durata è stata incrementata da quattro ad otto anni (2016-2023) suddivisa in due sottoperiodi: i primi quattro in continuità di metodo, gli altri oggetto di implementazione successiva.
Le disposizioni normative sono articolate in tre Testi Integrati: il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT)”, Allegato A alla delibera 654/2015/R/eel, il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (TIME)”, Allegato B alla delibera 654/2015/R/eel, e il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (TIC), Allegato C alla delibera 654/2015/R/eel, pubblicati il 23 Dicembre 2015.
L’ARERA ha confermato, per il servizio di distribuzione, il disaccoppiamento della tariffa applicata ai clienti finali (c.d. tariffa obbligatoria) rispetto alla tariffa di riferimento per la determinazione del vincolo ai ricavi ammessi per ciascuna impresa (c.d. tariffa di riferimento).
Le regole in vigore nel 2016 sono rappresentate da:
- Lag regolatorio e remunerazione del capitale investito;
- Allungamento vite utili regolatorie;
- Criteri di regolazione tariffaria: cot, misura.
Relativamente al primo punto, l’ARERA ha modificato le modalità di compensazione del lag regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti sia per la Distribuzione che per la Misura (senza retroattività).
Il criterio fondato sulla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuta ai nuovi investimenti, pari all’1% (dell’anno t-2) è stato sostituito dall’introduzione del riconoscimento nella base di capitale (c.d. RAB) anche degli investimenti realizzati nell’anno t-1, valutati sulla base di dati pre-consuntivi comunicati all’ARERA. Tali dati saranno utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie pubblicate entro il 31 Marzo e sostituiti poi dai dati consuntivi per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive pubblicate entro Febbraio dell’anno successivo. In data 15 Marzo 2018, l’ARERA ha pubblicato la tariffa di riferimento definitiva per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2017 con delibera 150/2018/R/eel. In data 29 Marzo 2018, l’ARERA ha pubblicato la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2018 con delibera 175/2018/R/eel.
L’ARERA riconosce nell’anno t la sola remunerazione del capitale investito relativo ai cespiti entrati in esercizio nell’anno t-1, senza riconoscere la quota di ammortamento ad essi relativa (che rimane riconosciuta all’anno t-2).
Con riferimento agli ammortamenti riconosciuti in tariffa (anno di riferimento t-2), la nuova regolazione aumenta la vita utile regolatoria di alcuni cespiti, quali le linee elettriche in AT (portata da 40 a 45 anni), le linee in MT e BT e le «prese utenti» (da 30 a 35 anni).
Il tasso di remunerazione del capitale investito netto (wacc), i cui parametri di calcolo sono stati pubblicati nella delibera 654/2015/R/eel, è pari al 5,6% per il servizio di distribuzione sugli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017.
Sul fronte dei costi operativi, la nuova tariffa per impresa copre i costi specifici attraverso un coefficiente di modulazione dei costi medi nazionali, che è determinato dall’ARERA in funzione dei costi effettivi dell’impresa e delle variabili di scala.
Tali costi, nella definizione della tariffa per impresa, secondo quanto definito dalla delibera 654/2015, vengono maggiorati dai contributi di connessione a forfait riconosciuti a livello nazionale considerati come contributi in conto capitale e non più detratti dai costi operativi.
Inoltre, i contributi di connessione a forfait di ciascuna impresa vengono detratti direttamente dal capitale investito dell’impresa considerandoli al pari di cespiti MT/BT.
L’aggiornamento della tariffa di riferimento di distribuzione per gli anni successivi al primo avviene individualmente in base agli incrementi patrimoniali comunicati dalle imprese nell’ambito delle raccolte dati sulla RAB. Il criterio di aggiornamento prevede che:
- la quota della tariffa a copertura dei costi operativi sia aggiornata mediante il meccanismo del price-cap (con un obiettivo di recupero di produttività del 1,9%);
- la parte a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito sia aggiornata mediante il deflatore degli investimenti fissi lordi, la variazione dei volumi del servizio erogato, gli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio e differenziati per livello di tensione ed il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati;
- la parte a copertura degli ammortamenti sia aggiornata mediante il deflatore degli investimenti fissi lordi, la variazione dei volumi del servizio erogato, il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni e fine vita utile e il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
L’ARERA conferma anche per il 2017 il meccanismo, già introdotto nel terzo ciclo regolatorio, di maggiore remunerazione di alcune categorie di investimenti entrati in esercizio fino al 2015 non prolungando tale meccanismo anche per il ciclo 2016-2023.
Relativamente all’attività di commercializzazione, l’ARERA introduce un’unica tariffa di riferimento che riflette sia i costi relativi alla gestione del servizio di rete sia i costi relativi alla commercializzazione, applicando il regime di riconoscimento puntuale dei costi di capitale anche per gli investimenti nell’attività di commercializzazione.
Sul fronte della tariffa di trasmissione, l’ARERA ha confermato la tariffa binomia (potenza e consumo) per i clienti in alta tensione, e la struttura della tariffa di costo per il servizio di trasmissione verso Terna (CTR) introducendo un corrispettivo anch’esso binomio. La presenza delle due tariffe ha confermato il meccanismo di perequazione.
I meccanismi di perequazione generale dei costi e ricavi di distribuzione per il vigente ciclo regolatorio si articolano in:
- perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- perequazione dei costi di trasmissione;
- perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard.
A partire dall’anno 2017, l’ARERA ha introdotto una tariffa applicata ai clienti domestici non più suddivisa tra D2 e D3 ma unica (TD) così come specificato nella delibera 799/2016/R/eel del 28 Dicembre 2016, determinando la soppressione del meccanismo di calcolo della perequazione dei ricavi per la fornitura dell’energia elettrica ai clienti domestici, in vigore fino all’anno 2016.
Nel nuovo Testo Integrato del Trasporto, l’ARERA ha confermato il meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi di trasmissione.
Il Testo Integrato di Misura (TIME) disciplina le tariffe per il servizio di misura articolate nelle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, raccolta, validazione e registrazione delle misure. La struttura dei corrispettivi è stata modificata rispetto al precedente ciclo regolatorio solo per quanto riguarda i corrispettivi di raccolta e validazione delle misure prima suddivisi ed ora unificati in un unico corrispettivo.
L’ARERA ha introdotto una nuova modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi a misuratori elettronici di bassa tensione, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, basata su criteri di riconoscimento degli investimenti effettivamente realizzati dalle singole imprese confermando il criterio di determinazione delle tariffe del servizio di misura sulla base di costi nazionali per i sistemi di telegestione e per i misuratori elettromeccanici ancora in campo (costo residuo), mantenendo anche per il quinto ciclo regolatorio la perequazione di misura. Il meccanismo di perequazione è finalizzato a perequare il gettito derivante dal confronto delle tariffe obbligatorie fatturate agli utenti finali ed i ricavi valorizzati nella tariffa di riferimento.
In data 29 Marzo 2018, l’ARERA ha pubblicato con delibera 174/2018/R/eel la tariffa definitiva per l’attività di misura di competenza dell’anno 2017. Il 29 Marzo 2018, con delibera 176/2018/R/eel, l’ARERA ha pubblicato la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di misura dell’energia elettrica per l’anno 2018.
Le tariffe a copertura del servizio di misura si aggiornano, come per il servizio di distribuzione, con il meccanismo del price-cap per la quota a copertura dei costi operativi (con un obiettivo di recupero di produttività del 1%) e con il deflatore, la variazione del capitale investito e il tasso di variazione dei volumi per la parte a copertura del capitale investito e degli ammortamenti. Il tasso di remunerazione del capitale di misura è equivalente a quello del servizio di distribuzione.
L’ARERA con delibera del 10 Novembre 2016 n. 646/2016/R/eel, ha illustrato le modalità di definizione e di riconoscimento di costi relativi a sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione. In data 8 Marzo 2017, ha pubblicato un comunicato in cui ha aggiornato la valutazione del piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G proposto da e-distribuzione S.p.A.
A partire dall’anno 2017, e solo con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, l’ARERA stabilisce nella stessa delibera che, ai fini dell’aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, per ciascuna impresa distributrice il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015.
Il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (TIC), Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel, disciplina le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione e di prestazioni specifiche (spostamenti di impianto di rete richiesti da utente, volture, subentri, disattivazione, etc.) delle utenze passive, in sostanziale continuità rispetto al precedente periodo regolatorio.