Attività dell’ARERA in materia di servizi idrici
Deliberazione 25/2018/R/idr – Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione “Acquedotti” del piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della Legge 205/2017
Il provvedimento avvia un procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge di bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/17 del 27 Dicembre 2017).
La suddetta legge di bilancio prevede che il Regolatore, sentite Regioni ed enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economico finanziari dei gestori "trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica; diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili". L’Autorità ha deliberato, inoltre, di verificare la "persistenza di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi in determinate aree del Paese, nonché di svolgere ulteriori attività di monitoraggio" anche avvalendosi della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
DCO 80/2018/R/idr – Procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato
Con il documento di consultazione (DCO) 80/2018/R/idr (termine per la presentazione delle osservazioni previsto per il 12 Marzo 2018), l’ARERA presenta gli orientamenti finali in merito alle misure necessarie per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato e allega anche lo schema di provvedimento in materia di Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI).
Il DCO, in particolare, contiene gli orientamenti finali in merito ai seguenti aspetti:
- definizione delle categorie di utenti finali non disalimentabili;
- tempistiche e modalità per la costituzione in mora (incluse le modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora);
- tempistiche e procedure per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura idrica;
- misure di tutela a favore dell'utente finale, in particolare, degli utenti domestici residenti e degli utenti in condizioni di disagio economico sociale o di disagio fisico;
- indennizzi che il gestore è tenuto a corrispondere in mancanza di rispetto di alcune tempistiche.
Inoltre, il DCO introduce delle modifiche al testo integrato della Regolazione della Qualità Contrattuale– RQSII stabilendo che, nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore fornisca all’utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando in particolare i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il gestore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell’utente finale e la cui procedura sia gratuita.
Infine, lo schema di provvedimento integra la deliberazione 86/2013 relativa al deposito cauzionale prevedendo che il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente finale, possa essere reintegrato dal gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a diciotto mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai diciotto mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
La Società ha provveduto ad inoltrare, entro la data richiesta (cioè entro il 12 aprile 2018) un documento contenente le proprie riflessioni. Si è in attesa dell’emanazione della deliberazione conclusiva sulla materia.
Determina 1/2018/DSID – Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle Delibere 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr
In relazione all’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, che è previsto sia adottato dagli Enti di governo dell'ambito (EGA) entro il 30 aprile 2018, l'ARERA con la determina 1/2018, redatta dalla Direzione Sistemi Idrici (DSID) ha recepito quanto contenuto nelle delibere 917/2017 e 918/2017 e ha stabilito che, entro il 30 aprile 2018, gli EGA debbano trasmettere all’ARERA (ai fini della sua approvazione), l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 attraverso l’apposita procedura disponibile sul sito dell’ARERA.
La determina approva, inoltre, gli schemi tipo per l’elaborazione del programma degli interventi e del piano economico e finanziario, lo schema tipo di relazione di accompagnamento ai dati di qualità e al programma degli interventi, lo schema tipo di relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria; tali documenti, debitamente compilati, devono essere inviati all’ARERA secondo la procedura informatica precedentemente citata.
La modulistica definitiva è stata resa disponibile con il Comunicato del 05/04/2018, con il quale è stata aperta la Raccolta dati, riconfermando la scadenza entro cui adempiere, da parte degli EGA, nel 30 aprile 2018.
Con successivo Comunicato 17/05/2018 “Obblighi tariffari e di qualità tecnica del servizio idrico integrato” l’ARERA sollecita il processo di determinazione tariffaria e della correlata implementazione della regolazione della qualità tecnica, ricordando che, ai sensi della determina 1/2018/DSID, è possibile da parte dei gestori presentare istanza di
aggiornamento tariffario in caso di inerzia dei soggetti competenti, richiedendo all'Autorità l'autorizzazione alla procedura straordinaria di inserimento dei dati. Relativamente alla nuova formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si prospettano, oltre al margine di flessibilità connesso alla condizione di isoricavo rispetto al gettito tariffario di fognatura e depurazione derivante dall'applicazione del metodo previgente, anche forme transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla delibera 665/2017/R/idr laddove si ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria.
Delibera 57/2018/A – Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del nuovo assetto organizzativo dell’ARERA
Con tale delibera è illustrato il nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, in vigore dal 1° marzo 2018, aggiornato alla luce delle nuove competenze nell'ambito del ciclo dei rifiuti. Il quadro è completato dalle successive delibere 58, 59 e 60 (attribuzioni di incarichi macrostruttura, nomina ad interim del Direttore della Divisione Ambiente, attribuzione di incarichi).
Determina 9/2018 – DACU Modifiche al regolamento del portale operatori – gestori e al manuale utente di cui alla determinazione del 5 Gennaio 2017, 1/DCCA/2017
Con la delibera 55/2018/E/idr, l’ARERA definisce la disciplina transitoria in vigore dal 1° Luglio 2018 sino al 30 Giugno 2019 per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele per i consumatori e per la risoluzione extragiudiziale delle controversie già attive nei settori dell’energia elettrica e del gas.
In particolare, il provvedimento, approvato a valle di due consultazioni rispettivamente del mese di settembre e del mese di Dicembre 2017, contiene due allegati:
Allegato A “Disciplina transitoria relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti idrici e gestori”;
Allegato B “Regolamento relativo alle attività svolte dallo Sportello con riferimento al trattamento dei reclami di seconda istanza degli utenti idrici”.
Per quanto rguarda la Disciplina transitoria si segnala:
Perimetro della Conciliazione: dal 1° Luglio 2018, il tentativo di conciliazione delle controversie insorte tra l’utente e il suo gestore sarà volontario ed esperibile – anche attraverso il Servizio Conciliazione dell’ARERA – sia per le tematiche relative agli aspetti regolati dalla stessa ARERA, sia per tutte le altre tematiche di interesse per l’utente del SII con l’esclusione di quelle non rientranti nell’ambito di applicazione del Testo Integrato di Conciliazione (TICO) e di quelle attinenti alla qualità dell’acqua;
Durata del periodo transitorio: il periodo transitorio, definito nello stesso documento come il “periodo che intercorre dall’attivazione per il settore idrico del Servizio Conciliazione dell’ARERA gestito in avvalimento da Acquirente Unico, al 30 Giugno 2019”, inizierà il 1° Luglio 2018 e terminerà il 30 Giugno 2019. È prevista una verifica sullo stato di attuazione della disciplina transitoria al fine di valutare ulteriori meccanismi di gradualità, previo confronto con gli stakeholder;
Deroghe all’attuazione della disciplina a regime: qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare nei tempi stabiliti all’obbligo di intervenire alla procedura conciliativa, l’EGA competente, d’intesa con il gestore e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti iscritte ai registri regionali, ha la facoltà di presentare all’ARERA una istanza di deroga motivata limitatamente a tale obbligo e per un periodo massimo di un anno, comunque con termine ultimo fissato il 31 Dicembre 2019. L’istanza è considerata ammissibile se è presentata entro il 30 Settembre 2018 e se è motivata in ragione dell’esistenza di processi di aggregazione in corso che coinvolgono il gestore che presenta l’istanza. L’ARERA provvederà a verificare le istanze pervenute e a concedere, o a negare, la deroga richiesta.
Per quanto riguarda il secondo tema, il Regolamento dispone che lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito in avvalimento di Acquirente Unico, tratti i reclami riguardanti i temi oggetto della regolazione nazionale nel settore idrico mediante procedure telematiche. In particolare, lo Sportello predispone e pubblica nel proprio sito internet un modulo per la presentazione dei reclami e mette a disposizione modalità telematiche di inoltro tramite il proprio sito internet, rilasciando apposita ricevuta telematica dell’avvenuto invio (art. 4.2 del Regolamento); il modulo e le modalità telematiche sono approvati, secondo quanto disposto dall’art. 4.3 del Regolamento, su proposta dello Sportello, con determina del Direttore della Tutela dei Servizi Ambientali dell’ARERA (vedere la Determina 2/2018 – DTSA trattata successivamente).
Il Regolamento entra in vigore dal 1° Marzo 2018 e cessa di avere efficacia dal 1° Luglio 2019. Si prevede un’eccezione alla data del 1° Marzo 2018, contenuta nell’art. 9.2 del Regolamento, secondo cui “I gestori mettono a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale Operatori - Gestori e, qualora richiesto dallo Sportello, provvedono ad inviare le medesime risposte all’utente finale, fatti salvi eventuali dati di natura riservata”. Tale adempimento è entrato in vigore il 1° Giugno 2018.
Infine, la delibera 55/2018/E/idr prevede, oltre ad eventuali incontri tecnici e focus group, la convocazione di due tavoli tecnici, il primo con le associazioni dei consumatori e utenti, i gestori e gli EGA, volto ad approfondire le modalità di trasformazione degli organismi di conciliazione attualmente operativi a livello locale - diversi dalle conciliazioni paritetiche - in organismi ADR di cui al Codice del consumo; il secondo con le Regioni e gli EGA, volto ad approfondire le ulteriori iniziative a garanzia degli utenti da sviluppare d’intesa con le Regioni.
In ottemperanza al disposto dell’art. 4.2, del Regolamento allegato alla delibera 55/2018, il Direttore della Tutela dei Servizi Ambientali, ha approvato con Determina n.2 del 23 Febbraio 2018, il documento “Portale Unico. Progetto di ampliamento dei servizi on-line agli utenti del Servizio Idrico Integrato. Procedura telematica di inoltro di richieste informazioni-reclami-segnalazioni-richieste help desk e relativi moduli”, inviato dallo Sportello all’ARERA con comunicazione del 23 febbraio 2018.
Il documento è integrativo e modificativo della determina 7/DCCA/2015 “Portale Clienti. Procedura telematica di inoltro richieste informazioni/reclami e relativi moduli” ed illustra la revisione della procedura telematica di inoltro da parte dei clienti ed utenti, predisposta dallo Sportello, per tener conto delle novità introdotte dalla delibera 900/2017 (estensione dell’avvalimento di Acquirente Unico al settore idrico) e dalla più volte citata delibera 55/2018.
La determina ARERA 2/2018 propone, oltre ad un nuovo modulo relativo al bonus per luce/gas/servizi idrici, anche i seguenti nuovi moduli relativi al settore idrico:
- -richiesta informazioni;
- segnalazioni;
- reclamo;
- Help Desk associazioni.
Le modalità di accredito al portale da parte dei Gestori/Operatori, sono state oggetto di specifica procedura comunicata dall’ARERA ai gestori del SII che, in ottemperanza al sopra citato art. 9.2 del Regolamento contenuto nella Delibera 55/2018, dal 1° Giugno 2018 dovranno mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale Operatori – Gestori, gestito da Acquirente Unico. La procedura sopra richiamata è contenuta nella determina n. 9/DACU/2018 del 29 Maggio 2018, recante “Modifiche al regolamento del portale Operatori – Gestori e al Manuale Utente di cui alla determinazione 5 Gennaio 2017, 1/DCCA/2017”, con la quale l’ARERA aggiorna sia il Regolamento di funzionamento del Portale che il Manuale Utente ai sensi delle disposizioni della delibera 55/2018.
Con la Delibera 56/2018 l’ARERA ha avviato un’indagine conoscitiva in merito ai reclami e alle segnalazioni trasmessi all’ARERA dagli utenti del SII, dalle Associazioni dei Consumatori e dagli Enti pubblici territoriali.
Il procedimento, che si è concluso il 31 Dicembre 2018, riguarda in particolare le criticità più ricorrenti comunicate all'ARERA in merito a:
- interruzioni della fornitura del servizio per cause o con modalità non conformi alla normativa vigente e/o ai contratti di utenza;
- ritardi nell'esecuzione di lavori/allacciamenti connessi a procedure di voltura e/o subentro;
- mancato rispetto della periodicità e trasparenza di fatturazione;
- risposte ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste di informazioni degli utenti (mancate risposte, risposte inconferenti/generiche inviate anche utilizzando moduli standard, non adeguata assistenza da parte degli operatori dei call center).
I gestori interessati dall’indagine (che sarà condotta dalla Direzione tutela utenti dei servizi ambientali in collaborazione con la Direzione accountability e enforcement, e la Guardia di Finanza per eventuali attività ispettive), saranno selezionati in base al numero, alla frequenza e alla rilevanza, in termini di disservizi causati all'utenza, dei contenuti delle segnalazioni trasmesse all'ARERA; sulla base delle ulteriori segnalazioni trasmesse nel corso dell'indagine, questa potrà estendere l’indagine stessa ad ulteriori gestori.
Nell'ambito dell'indagine saranno valutati anche i presupposti per interventi di natura sanzionatoria e/o regolatoria.
Infine, sempre in tema di tutela dei consumatori, si segnala il DCO 199/2018/R/com “Orientamenti per l’efficientamento e l’armonizzazione settoriale della disciplina in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’autorità di regolazione per energia reti e ambiente (TICO)” con cui l’ARERA esprime i propri orientamenti sul tema (ponendo in consultazione 14 diversi spunti) e rappresenta alcuni chiarimenti applicativi della norma.
L'efficacia degli interventi oggetto di consultazione decorrerà dal 1° Gennaio 2019, ad eccezione delle previsioni per il settore idrico per cui si propone l'efficacia dal 1° Luglio 2018 (coincidente con l’entrata in vigore del periodo transitorio ex Delibera 55/18). In particolare, i chiarimenti applicativi evidenziati per il settore idrico si possono sintetizzare nei seguenti punti:
- ARERA riprende le definizioni di “utente finale” e “gestore” contenute nell’allegato “A” della delibera 655/2015 (RQSII) che regola la qualità contrattuale del SII;
- il tentativo di conciliazione su base volontaria nel periodo transitorio può essere esperito dall’utente finale, tra cui rientra anche l’utenza condominiale;
- per quanto riguarda la gestione separata, sempre in accordo con quanto previsto dall’ RQSII in tema di prestazioni contrattuali, l’Autorità propone (facendone uno spunto di consultazione), che sia il gestore dell’acquedotto il soggetto destinatario delle domande di conciliazione nei casi di gestione separata, anche se le controversie riguardano il servizio fognatura e/o depurazione;
- in tema di efficentamento della disciplina transitoria del Servizio di Conciliazione per il settore idrico, l’ARERA prevede che, al fine di evitare la convocazione di incontri per i quali già si conosca l’indisponibilità a partecipare da parte del gestore convocato, quest’ultimo debba comunicare la partecipazione alla procedura entro i 5 giorni precedenti alla data dell'incontro fissata e, in caso di rifiuto o mancata conferma, sia redatto il verbale di archiviazione della procedura e lo stesso sia trasmesso all'utente finale ( cfr. art. 7 commi 21 e 22 del documento).
Acea Spa ha provveduto ad inoltrare, tramite Utilitalia, entro la data richiesta (4 maggio 2018) un documento contenente le proprie riflessioni in merito.
Determina 14/2018 – DACU Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di Bonus Sociale Idrico e delle procedure per il riconoscimento della quota Una Tantum di cui alla Deliberazione 21 Dicembre 2017, 897/2017/R/Idr e s.m.i.
Con la Determina 14 del 10 Agosto 2018, l’ARERA ha approvato le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico. Tali procedure sono contenute nell’allegato A che, nello specifico, riporta le verifiche che i gestori idrici sono tenuti ad effettuare sulle Richieste Di Agevolazione (RDA) ai fini della validazione/non validazione (OK/KO) di bonus sociale idrico, nonché l’elenco delle motivazioni di rigetto delle RDA da utilizzare per comunicare a SGAte i dettagli relativi alla non validazione di una RDA. Le procedure contenute nell’Allegato A sono distinte in procedure a regime e procedure operative per il 2018. Inoltre, l’Autorità ha approvato il modulo di autocertificazione (Allegato B) con il quale l’utente può dichiarare di trovarsi nelle condizioni richieste per l’ottenimento del bonus sociale idrico.
Le disposizioni dell’Allegato A trovano applicazione a partire dal 1° Settembre 2018, tranne che i paragrafi 2.3 “Casi particolari: abitazioni plurifamiliari non classificate come condomini “e 2.5 Campi facoltativi che entreranno in vigore dal 1° Ottobre 2018. L’Allegato B contenente il modulo di autocertificazione troverà applicazione a partire dal 1° Ottobre 2018. Infine, a partire dal 31 Agosto 2018 sul sito http://www.sgate.anci.it/, è stata resa disponibile l’ultima versione delle specifiche tecniche relative alle funzionalità di gestione su SGAte delle domande di ammissione al Bonus sociale idrico per i Gestori del servizio di fornitura. In particolare, il documento descrive sia la modalità di interazione tra gestore idrico e sistema SGAte (basata su web services) sia la modalità di interazione tra gestore idrico e sistema SGAte (basata su web-file).
Documento per la consultazione 573/2018/R/idr del 13 Novembre 2018 – Controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato
Il documento si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con delibera 518/2018/R/Idr (conclusione prevista il 30 Aprile 2019), e illustra gli orientamenti dell’Autorità per procedere a: i) valutare i possibili benefici conseguiti dal soggetto gestore attraverso il ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti pur in presenza della loro mancata effettuazione; ii) tenuto conto dell’esito del monitoraggio sulle cause degli scostamenti tra gli investimenti realizzati e quelli programmati, declinare l’attuale sistema di regole eventualmente prevedendo il mero recupero dei possibili benefici nel caso di assenza di profili di responsabilità, nonché l'applicazione di specifiche penalità e il recupero dei benefici conseguiti, nei casi di perduranti difficoltà nella realizzazione degli investimenti pianificati e con presenza di scostamenti di rilevante entità; iii) definire ulteriori regole che pongano in capo ai gestori obblighi di efficientamento differenziati in ragione della relativa efficacia nella realizzazione degli investimenti programmati.
Dall’elaborazione dei dati pervenuti, infatti, ARERA ha rilevato la presenza di situazioni di sottorealizzazione degli investimenti programmati, con scostamenti più o meno significativi rispetto a quanto pianificato nei diversi ATO; in particolare, il tasso di realizzazione degli interventi programmati è risultato essere per il biennio 2014-2015 pari all’81,9% per il 2014 e al 77,6% per il 2015 e per il biennio 2016-2017 pari all’ 81,7% per il 2016 e all’88,8% per il 2017. Le analisi dell’ARERA hanno evidenziato le diverse casistiche e nel documento per la consultazione l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in materia. Particolare attenzione è dedicata agli investimenti connessi con il perseguimento dei target di miglioramento o di mantenimento dei livelli prestazionali di qualità tecnica.
La scadenza per l’invio delle osservazioni è stata fissata per lo scorso 15 Dicembre 2018; il Gruppo Acea ha trasmesso le proprie osservazioni in data 14 Dicembre 2018.
Delibera 571/2018/R/idr del 13 Novembre 2018 – Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l’integrazione della disciplina vigente (RQSII)
La delibera dell’ARERA è finalizzata a rafforzare le misure volte ad assicurare la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Con tale delibera si è così avviato un procedimento per il monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr, nonché per l'integrazione della disciplina recata dal medesimo provvedimento.
Sentenze TAR Lombardia sui ricorsi presentati da alcuni Gestori
ACEA Ato2 nel 2013 ha presentato ricorso avverso la deliberazione 585/2012 (MTT) e avverso le deliberazioni successive che ne hanno modificato ed integrato i contenuti (Delibere 88/2013, 73/2013 e 459/2013). Il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza del TAR Lombardia 2528/2014, contro la quale hanno proposto appello sia ACEA Ato2 sia l’ARERA.
Nell’udienza pubblica tenutasi il 29 Settembre 2015, è stata disposta con Ordinanza la sospensione del giudizio pendente e il rinvio della decisione a data successiva all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta per i ricorsi proposti nel 2014 dal Codacons e dalle Associazioni Acqua Bene Comune e Federconsumatori, ritenendo esistere un rapporto di dipendenza-consequenzialità tra la decisione dell’appello proposto dall’ARERA e la decisione sui ricorsi promossi dalle Associazioni dei consumatori, incentrati in particolare sulla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del SII , ovverosia sulle formule e sui parametri adottati nell’art. 18 dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 585/2012/R/idr del 28 Dicembre 2012 (MTT), considerati come una reintroduzione del criterio di “adeguatezza del capitale investito” eliminato dall’esito del referendum 2011.
Il collegio peritale, nominato a ottobre 2015, ha depositato la perizia il 15 Giugno 2016, concludendo di considerare attendibili e ragionevoli, sotto il profilo della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale, le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità considerati nella Delibera.
Il 15 Dicembre 2016 si è tenuta l’udienza finale del giudizio e il 26 Maggio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 2481/2017 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo le conclusioni del collegio peritale, ha ribadito la piena legittimità della metodologia tariffaria adottata dall’ARERA in quanto la definizione dei singoli parametri sulla base del criterio della sola copertura del costo efficiente ed anche il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico rispetto a quello elettrico o del gas, elimina tendenzialmente ogni garanzia di rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi del capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza, in linea con il dettato referendario e con il principio full cost recovery. Con tale Sentenza sono stati quindi respinti gli appelli Codacons e Acqua Bene Comune/Federconsumatori sopra richiamati, con conseguente conferma delle sentenze impugnate. A seguito di ciò, la successiva udienza dinanzi al Consiglio di Stato è stata fissata per il 20 Settembre 2018. In vista dell’udienza, ACEA Ato2 ha presentato una Memoria con la quale, dopo aver effettuato un excursus sulle tematiche oggetto del contenzioso, ha richiesto che il Consiglio di Stato “rigetti siccome del tutto infondato l’appello proposto dall’ARERA e confermi per le parti impugnate nel presente giudizio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, sezione II, n. 2528/14”.
In esito all’udienza, tenutasi regolarmente nella data stabilita, il Consiglio ha rinviato la trattazione del giudizio, invitando le parti a depositare alcune memorie (da presentarsi entro il 19 Dicembre 2018), per chiarire che non si siano verificati ritardi nella ripresa del giudizio d'appello. In occasione dell’udienza in questione, tuttavia il giudice non aveva fissato la data del rinvio, che è stata invece stabilita solo nei primi giorni del 2019: la prossima l’udienza dunque, si terrà il 13 Giugno 2019.
Alla data della presente relazione, oltre al ricorso al Consiglio di stato di cui sopra , rimangono ancora pendenti anche gli altri ricorsi presentati da ACEA Ato2 al TAR Lombardia avverso la Delibera n.643/2013/R/Idr (MTI) e la delibera 664/2015/R/idr ARERA (MTI-2); relativamente a quest’ultima, nel Febbraio 2018 ACEA Ato2 ha esteso l’impugnazione originariamente proposta, presentando ulteriori motivi aggiunti avverso la delibera ARERA 918/2017/R/Idr (Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato) e avverso l’Allegato A della delibera 664/2015/R/idr, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/Idr.