Eventi significativi dell’esercizio 2018
Area Industriale Idrico
Area Lazio - Campania
Acea Ato 2
Il Servizio Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale - Roma è stato avviato il 1° gennaio 2003. La presa in carico dei servizi dai Comuni dell’ATO è avvenuta gradualmente e i Comuni attualmente gestiti sono 79 rispetto ai 112 dell’intero ATO. Di seguito è riportata la situazione complessiva del territorio gestito.
Situazione acquisizioni | n° comuni |
Comuni interamente acquisiti al S.I.I. | 79 |
Comuni parzialmente acquisiti nei quali ACEA ATO 2 svolge uno o più servizi: | 17 |
Comune con soggetto tutelato | 1 |
Comuni in cui ACEA ATO 2 non gestisce alcun servizio | 8 |
Comuni che hanno dichiarato di non voler entrare nel S.I.I.* | 8 |
* Sono comuni sotto i 1.000 abitanti che potevano esprimere la loro volontà in base al comma 5 del D.Lgs. 152/06. |
La Società cura il servizio di distribuzione di acqua potabile nella sua interezza (captazione, adduzione, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso). L’acqua è derivata dalle sorgenti in virtù di concessioni a durata pluriennale.
Le fonti di approvvigionamento forniscono l’acqua potabile a circa 3.900.000 abitanti di Roma e Fiumicino e in più di 60 Comuni del Lazio, attraverso cinque acquedotti ed un sistema di condotte in pressione.
Tre ulteriori fonti di approvvigionamento forniscono la risorsa non potabile da immettere nella rete di innaffiamento di Roma.
Al 31 Dicembre 2018, ACEA Ato2 gestisce un totale di 6.749 chilometri di rete fognaria, 632 impianti di sollevamento fognari - di cui 195 nel territorio di Roma Capitale - ed un totale di 167 impianti di depurazione - di cui 32 nel territorio di Roma Capitale -, per un totale di acqua trattata pari a 569 milioni di mc (dato riferito ai soli depuratori gestiti).
Il 16 marzo 2018 è stato sottoscritto il Verbale di trasferimento del S.I.I. del comune di Civitavecchia (decorrenza 3 aprile 2018), per il solo Servizio Idrico Potabile comunale, mentre dal 1° Luglio 2018 è stata acquisita la conduzione degli impianti di depurazione e fognatura. L’acquisizione della conduzione ha ampliato il parco dei sollevamenti fognari condotti di n. 35 impianti di sollevamento e un depuratore di potenzialità pari a 86.400 ab/eq.
La Società gestisce il sistema depurativo e gli impianti di sollevamento annessi alla rete ed ai collettori fognari.
Nel corso dell’esercizio i sei principali impianti di depurazione hanno trattato un volume di acqua pari a circa 490 milioni di mc, con un incremento di circa il 4% rispetto a quanto trattato l’anno precedente – (468 milioni di mc), imputabile alla maggiore piovosità che ha interessato il territorio.
Nel corso del 2018 si è manifestata una grave criticità legata alla progressiva riduzione degli spazi nei siti di trattamento presso cui conferire i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione. Tale criticità è stata legata principalmente alla preannunciata revisione degli allegati del d.lgs. 99/92, che dovrebbe disciplinare in modo univoco le caratteristiche dei fanghi idonei al recupero agronomico.
Tale incertezza normativa ha creato problematiche organizzative che hanno indotto dei nuovi conferimenti, o per il mancato rinnovo dei titoli autorizzativi o, in via prudenziale, per non incorrere in sanzioni inibitorie. La situazione è stata resa ancora più critica a causa degli eventi meteorici particolarmente straordinari che non hanno permesso, nella criticità, l’utilizzo continuativo degli smaltitori contrattualizzati (ad esempio per l’emergenza neve).
Sono stati posti in essere tavoli di concertazione con gli Enti e le associazioni di categoria al fine di aver garantita, nel minor tempo possibile, l’emanazione del nuovo decreto regolatorio in aggiornamento al d.lgs. 99/92.
A fronte della sentenza n. 1782 del 20 Luglio 2018, emanata dal TAR Lombardia si è verificato il blocco dei conferimenti presso gli impianti smaltitori che garantivano fino al 50% degli spazi di smaltimento della società. Per fronteggiare tale blocco, la Società si è attivata con comunicazioni mirate e con tavoli di confronto con gli Enti preposti ottenendo l’emanazione di due ordinanze che hanno così permesso la gestione delle criticità ancora in essere che sta temporaneamente trovando una soluzione sulla base di quanto disposto all’art. 41 del Decreto Legge 109/2018 convertito con la legge n. 130/2018.
Stante la situazione sopra descritta, la produzione di fanghi, sabbie e grigliati relativa a tutti gli impianti gestiti nel 2018 è stata pari a circa 70.000 tonnellate, con una riduzione di circa 50.000 tonnellate rispetto all’anno 2017.
Durante l’anno 2018 si evidenzia un lieve aumento del numero di analisi eseguite da ACEA Elabori (laboratorio esterno certificato) rispetto alla media degli anni precedenti. L’aumento delle determinazioni e delle analisi è riconducibile al maggior presidio degli impianti di depurazione gestiti e delle reti fognarie ad essi afferenti. Questa specifica scelta determina un controllo più specifico sul territorio gestito.
Con riferimento alla problematica relativa ai sequestri degli impianti di depurazione si informa che sono ancora sottoposti a provvedimento gli impianti di Colubro e Roma Nord; con riferimento a quest’ultimo, tuttavia, si precisa che nel dispositivo emesso in data 14 Dicembre 2018 nel relativo procedimento penale, sono stati ordinati – ma ancora non eseguiti - il dissequestro e la restituzione dell'impianto. L’impianto Carchitti del Comune di Palestrina è stato oggetto di dissequestro temporaneo a fine anno 2016 per la messa a regime dell’impianto e conseguente verifica del processo depurativo.
Il depuratore Botticelli è stato oggetto di disalimentazione a fronte della messa in funzione del nuovo impianto denominato Botticelli 2 ed è stata, conseguentemente, depositata istanza di revoca del sequestro.
Nel corso del mese di Settembre 2018 è stato dissequestrato lo scarico del depuratore Fonte Tonello, nel Comune di Marcellina, il quale era stato oggetto di sequestro, con facoltà d’uso, a fine anno 2016.
Nel corso dell’anno 2018 non ci sono stati ulteriori provvedimenti di sequestro.
Con riferimento al procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aperto nei confronti di ACEA Ato2 nella primavera 2015 e conclusosi con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1,5 milioni, si informa che il giudizio promosso dalla Società è attualmente pendente (in attesa della fissazione dell’udienza di merito).
Acea Ato 5
Svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l’affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 27 giugno 2003 tra la società e la provincia di Frosinone (in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito costituita da 86 comuni). A fronte dell’affidamento del servizio, ACEA Ato5 corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione.
La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO 5 – Lazio Meridionale - Frosinone interessa un totale di 86 comuni (restano ancora da rilevare le gestioni dei Comuni di Atina e Paliano) per una popolazione complessiva di circa 490.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 470.000 abitanti, con una copertura del servizio pari a circa il 97% del territorio. Il numero di utenze è pari a 197.821.
Il sistema idrico – potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e di distribuzione, che fanno capo a 7 fonti principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici.
Il sistema fognario e di depurazione consta di una rete fognaria e di collettori collegati a impianti terminali di depurazione delle acque reflue.
Sono 209 gli impianti di sollevamento gestiti dalla Società e, per quanto riguarda la depurazione, sono 108 gli impianti biologici gestiti, oltre a 14 “fosse Imhoff” e 2 percolatori.
Per quanto attiene l’acquisizione degli impianti afferenti la gestione nel Comune di Paliano, all’esito dell’udienza del 7 dicembre 2017 il TAR Latina ha accolto il ricorso proposto dalla Società nei confronti del Comune di Paliano, che, per oltre 10 anni, si è opposto illegittimamente al trasferimento del servizio in favore della Società, al fine di preservare la prosecuzione della gestione della propria società partecipata AMEA S.p.A.
Successivamente la Società ha richiesto l’immediato trasferimento del servizio e anche il Ministero dell’Ambiente ha sollecitato tale adempimento, anche attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Amministrazione Regionale.
Tuttavia, il Sindaco del Comune di Paliano ha anticipato la volontà del Comune di Paliano di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR e di non procedere, pertanto, al trasferimento del servizio sin tanto che il Consiglio di Stato non si sia pronunciato sull’appello.
La Segreteria Tecnico Operativa dell’Ente d’Ambito, dando corso alla diffida trasmessa da ACEA Ato5, ha convocato le parti il 23 Gennaio 2018 per “intraprendere le attività connesse alla consegna delle infrastrutture del servizio idrico”. Alla predetta riunione, non essendosi presentati il Comune di Paliano, in persona del Dirigente/Funzionario del S.I.I., e la Società AMEA S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, la S.T.O. dell’ATO5 Lazio Meridionale-Frosinone ed ACEA Ato5 hanno disposto di presentare formale istanza al TAR Lazio - sezione distaccata di Latina - affinchè proceda alla nomina del Commissario ad acta, che in sostituzione del Comune di Paliano inadempiente, provveda ad eseguire le attività necessarie a consentire la consegna delle infrastrutture del servizio idrico nel territorio comunale di Paliano ad ACEA Ato5. Altresì, ACEA Ato5, per un verso, ha immediatamente informato la Procura della Repubblica di Frosinone e la Corte dei Conti di quanto occorso, invitandole a verificare eventuali responsabilità, anche in relazione al profilo – già evidenziato dal TAR nella sentenza citata – della evidente violazione dell’art.153 D.Lgs. n.152/2006 e delle connesse responsabilità erariali e penali; per un altro verso, contestualmente, ha invitato tutte le Amministrazioni ed Autorità di controllo a porre in essere ogni eventuale attività di competenza finalizzata al ripristino della legalità violata – sollecitando la richiesta già formulata con precedenti comunicazioni, nei confronti dell’Ente d’Ambito e dell’Autorità di regolazione di settore, di avviare le opportune verifiche in ordine alla legittimità delle tariffe idriche sin qui applicate nel Comune di Paliano.
In data 16 Febbraio 2018, il Comune di Paliano ha depositato al Consiglio di Stato l’appello avverso la sentenza del TAR Latina n. 6/2018. Il 27 Settembre 2018 si è svolta l’udienza in camera di consiglio per la decisione di merito, relativamente alla quale il Consiglio ne ha differito il deposito.
Nelle more della definizione del giudizio, nonché a fronte della nota trasmessa in data 13 Febbraio 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale è stato espressamente richiesto alla STO dell’AATO5 di porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento del SII ad ACEA Ato5 nei Comuni inottemperanti - ad oggi solo il Comune di Paliano - e della successiva nota della Regione Lazio del 25 Maggio 2018, la STO ha convocato le parti interessate - ACEA Ato5, il Comune di Paliano ed AMEA S.p.A. - per il giorno 4 Giugno 2018, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero.
Tuttavia, a fronte dell’assenza alla predetta riunione sia del Comune di Paliano che dell’AMEA S.p.A., la STO ha provveduto a trasmettere il relativo verbale alla Regione Lazio, restando in attesa dei provvedimenti che l’Amministrazione Regionale intenderà assumere.
In data 2 Luglio 2018 è stato notificato alla Società, in qualità di controinteressato, ricorso del Comune di Paliano al TAR Lazio - sez. distaccata di Latina, avverso il provvedimento del 27 Aprile 2018 con il quale l’AATO 5 ha rigettato l’istanza di salvaguardia presentata dal predetto Comune.
Benché si tratti di una questione connessa al principale ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, promosso dal Comune di Paliano avverso la sentenza n. 6/2018 del TAR Latina che ha accolto il ricorso proposto da ACEA Ato5, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha opposto il proprio diniego al trasferimento del servizio, la Società ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio.
Il 2 Ottobre 2018, nelle more della definizione del ricorso al Consiglio di Stato, nonchè a seguito di convocazione della STO dell’AATO5 Lazio meridionale – Frosinone, si è svolto un incontro tra ACEA Ato5, Il Comune di Paliano ed Amea, finalizzato a dare impulso - onde agevolare l’eventuale trasferimento ad ACEA Ato5 del SII nel territorio comunale di Paliano- alle attività di ricognizione delle opere e degli impianti afferenti il predetto SII, già iniziate nel 2009.
A Novembre 2018 il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi sull’appello proposto dal Comune di Paliano avverso la sentenza del TAR n. 6/2018, lo ha respinto ed, accogliendo tutte le argomentazioni difensive formulate da ACEA Ato5, ha accertato la decadenza della gestione da parte di AMEA S.p.A. nel territorio del predetto Ente locale per decorrenza del periodo di salvaguardia triennale previsto dalla Convenzione di Cooperazione ed il conseguenziale obbligo del Comune di Paliano di trasferire il SII in favore del gestore d’Ambito.
Ad oggi sono in corso le attività propedeutiche al trasferimento ad ACEA Ato5 della gestione del SII nel territorio del Comune di Paliano. In particolare, a fine novembre, è stata elaborata la relazione definitiva che recepisce l'attuale stato delle opere e degli impianti afferenti il SII nel Comune di Paliano.
In merito al trasferimento della gestione del SII nel territorio del Comune di Atina ad inizio anno si sono susseguiti diversi incontri presso la S.T.O. dell’ATO5., tuttavia risultando il Comune di Atina ancora inadempiente al proprio obbligo - accertato dal giudice amministrativo con la sentenza n. 356/2013 confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2742/2014 - “di consegna materiale delle opere ed impianti afferenti il SII”, la STO dell’AATO5 Lazio Meridionale-Frosinone ed ACEA Ato5, nella riunione del 23 Gennaio 2018, hanno stabilito di sollecitare il Presidente della Provincia di Frosinone, in qualità di Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio - sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 356/2013 del 21 Marzo 2013, affinché adotti tutte le opportune iniziative, attività ed atti opportuni e/o necessari a consentire la conclusione del procedimento di trasferimento ad ACEA Ato5 delle opere e degli impianti idrici e fognari pertinenti il SII nel territorio comunale di Atina.
Immediatamente, la Società ha, per un verso, trasmesso formale istanza al Presidente della Provincia di Frosinone, in qualità di Commissario ad acta, affinché lo stesso provveda, in luogo del Comune di Atina inadempiente, all’ “affidamento in concessione (…) nonché di consegna materiale delle opere ed impianti afferenti il SII” in favore di ACEA Ato5; per un altro verso, ha contestualmente richiesto all’ARERA di avviare un procedimento volto alla verifica della legittimità delle tariffe sin qui applicate dal Comune di Atina agli utenti, nonché ha invitato le competenti Autorità di controllo - tra cui la Procura della Repubblica di Cassino e la Corte dei Conti - all’accertamento delle eventuali responsabilità, anche di ordine penale e/o erariale, in capo ai soggetti indicati, adottando eventualmente tutte le opportune iniziative conseguenti. A fronte della predetta istanza, in data 29 Marzo 2018 si è tenuto, presso gli uffici della STO dell’AATO5, un primo incontro tra le parti, al fine di addivenire alla conclusione del processo di trasferimento del SII nel territorio comunale di Atina.
In particolare, le parti hanno convenuto (i) di procedere all’aggiornamento del verbale di ricognizione delle opere del 28 Settembre 2017, entro il 10 Aprile 2018; (ii) di provvedere ad aggiornare i termini stabiliti dalle parti relativamente ai rispettivi adempimenti, come convenuti nel verbale del 9 Gennaio 2018, confermandone integralmente il contenuto; (iii) di trasmettere al Commissario ad Acta la documentazione attestante l’avvenuta trasmissione al Gestore, da parte del Comune di Atina, della banca dati relativa alle utenze ubicate nel territorio comunale, impegnandosi il Comune medesimo a provvedere al successivo aggiornamento delle suddette utenze, secondo le modalità stabilite nel verbale del 9 Gennaio 2018.
La successiva riunione, fissata per il 19 Aprile 2018, era finalizzata alla formalizzazione del trasferimento delle opere ed impianti afferenti il SII nel Comune di Atina, nonché alla chiusura dei lavori del Commissario ad Acta, in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 2 Marzo 2018.
Nella riunione del 19 Aprile 2018 alla presenza della STO dell’ATO5, del Comune di Atina e di ACEA Ato5, il Commissario ad Acta - preso atto che le parti hanno provveduto ad espletare gli adempimenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del verbale del 29 Marzo 2018, in ottemperanza della sentenza del TAR Latina n. 356 del 23 Aprile 2013 - ha proceduto alla consegna in favore di ACEA Ato5 delle opere, dei beni e degli impianti afferenti il SII nel territorio Comunale.
Altresì, con successivo verbale, sottoscritto nella medesima data dalla STO dell’AATO5, da ACEA Ato5 e dal Comune di Atina, le parti, ribadendo di confermare integralmente il contenuto del verbale del 9 Gennaio 2018, hanno convenuto di adeguare le scadenze previste nel predetto verbale, attualizzandole alla data odierna e prorogandole di 100 giorni.
Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio: r
- elativamente al progetto di fusione – avviato nel 2015 tra ACEA Ato5 S.p.A. ed ACEA Ato2 S.p.A. il TAR Latina, con la sentenza n. 638 pubblicata il 27 Dicembre 2017 ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso la deliberazione della Conferenza dei Sindaci che disponeva la risoluzione, annullando il provvedimento. Ad oggi non si hanno notizie in merito alla fissazione dell’udienza;
- in data 9 febbraio 2017, la Società ha presentato ricorso per l’annullamento della Deliberazione n. 6 del 13 Dicembre 2016 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 ha approvato la proposta tariffaria del SII per il periodo regolatorio 2016-2019, prevedendo un ammontare dei conguagli di periodo inferiore rispetto a quello determinato nella proposta del Gestore (€ 77 milioni vs € 35 milioni), in conseguenza della diversa quantificazione operata dalla STO essenzialmente su quattro poste regolatorie: i) ammontare dell’FNI (coefficiente psi 0,4 anziché lo 0,8 proposto dalla Società); ii) riconoscimento degli oneri per morosità (3,8% del fatturato anziché 7,1%); iii) riconoscimento degli oneri per la qualità (Opex qc), di fatto azzerati e non riconosciuti dalla STO; iv) penali per € 11 milioni. In data 8 Marzo 2018 si è tenuta l’udienza pubblica di trattazione ed in data 22 Marzo 2018 è stata pubblicata la sentenza n. 135/2018 con la quale il TAR Latina ha rigettato il ricorso proposto da ACEA Ato5 avverso la suddetta deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 13 Dicembre 2016. Con tale sentenza, il TAR non è entrato nel merito delle censure elevate dalla Società, ma si è limitato ad affermare l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la delibera della Conferenza dei Sindaci sarebbe un mero atto endoprocedimentale poiché il procedimento di determinazione tariffaria dovrebbe concludersi “con il provvedimento definitivo rappresentato dalla approvazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, come ribadito anche nella deliberazione n. 664/2015 ARERA al punto 7.4: “Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06”. Dunque la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 13 Dicembre 2016 non sarebbe l’atto definitivo di determinazione della tariffa, bensì solo una proposta formulata dall’Ente d’Ambito e rimessa all’approvazione dell’ARERA: conseguentemente la deliberazione in commento non sarebbe autonomamente impugnabile; il merito della questione rimane del tutto aperto e la Società dovrà attendere la deliberazione dell’ARERA sulla proposta tariffaria formulata dall’AATO5. La sentenza, passata in giudicato, appare comunque censurabile. In ogni caso, si può certamente confermare che la tariffa attualmente applicata da ACEA Ato5 rimane valida e non viene incisa dalla sentenza in commento. Al contrario, l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe determinato l’obbligo per l’Ente d’Ambito di modificare la proposta tariffaria incrementandola delle decurtazioni illegittimamente disposte. Inoltre, per quanto attiene al tema delle penali, che hanno determinato una decurtazione tariffaria di oltre € 10 milioni, il TAR ha richiamato la precedente sentenza n. 638/2017 che ha annullato la determinazione delle penali a carico di ACEA Ato5.
Su questo specifico profilo il TAR, con la sentenza in commento n.135/2018, ha evidenziato che il precedente giudizio e la precedente sentenza precludono “al Collegio di pronunciarsi nuovamente sugli stessi atti in ragione del principio, di cui agli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c., del ne bis in idem applicabile anche al processo amministrativo, il quale presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Consiglio di Stato sez. IV 23 giugno 2015 n. 3158)”.
Ciò induce a ritenere che – anche indipendentemente dall’eventuale proposizione dell’appello – sia l’AATO che l’ARERA dovranno comunque considerare, ai fini dell’approvazione delle tariffe definitive 2016-2019:
- la precedente sentenza del TAR Latina n. 638/2017 che ha annullato le penali, con la conseguenza che il PEF dovrà essere incrementato delle somme già decurtate a titolo di penali (oltre € 10 milioni); tale aspetto è stato ribadito dalla sentenza in commento che ha evidenziato come la questione sia già stata definitivamente risolta dallo stesso TAR;
- nonché l’ulteriore istruttoria svolta dall’AATO – nelle more del giudizio amministrativo – in ordine agli oneri sostenuti da ACEA Ato5 cd. Opex QC (pari ad € 1.970.082,00) e all’incremento del tasso di morosità.
Ulteriormente, in merito al ricorso presentato dalla Società (ulteriori motivi aggiunti al ricorso n. 316/2016) dinanzi al Tar Latina, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, avverso la deliberazione n. 7 del 13 Dicembre 2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci ha deliberato la risoluzione del rapporto contrattuale con ACEA Ato5, con sentenza n. 638 pubblicata il 27 Dicembre 2017, il TAR Lazio - sezione distaccata di Latina - ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso la predetta deliberazione, annullando il provvedimento. I suddetti ricorsi non presentano argomentazioni di particolare novità o rilevanza rispetto a quanto già sottoposto al vaglio del Tribunale di primo grado, né gli appellanti hanno proposto istanza di sospensione cautelare. Ad ogni modo la Società ha provveduto al deposito degli atti di costituzione in entrambi i contenziosi, relativamente ai quali ad oggi non si hanno notizie in merito alla fissazione dell’udienza. In data 26 e 27 Giugno 2018 sono stati notificati gli atti di appello proposti rispettivamente dall’Autorità d’Ambito, dal Comune di Ceccano e da altri Comuni dell’ATO 5, avverso la predetta sentenza n. 638/2017 del TAR Lazio – sezione distaccata di Latina il 28 Febbraio 2017 è stata depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone con la quale viene revocato il decreto ingiuntivo emesso nel 2012 in favore della Società per il recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.00,00) nascente dall’Atto Transattivo sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27 Febbraio 2007, in attuazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n.4 del 27 Febbraio 2007. Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto nullo l’atto transattivo del 2007, respinto la domanda riconvenzionale subordinata di ACEA Ato5 al pagamento dei maggiori costi sostenuti (e originariamente richiesti) pari complessivamente ad € 21,5 milioni ed ha disposto la rimessione della causa in istruttoria relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla S.T.O. in merito al pagamento dei canoni di concessione che nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto l’avvenuto pagamento, da parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando l’esistenza di un credito residuo di circa € 7,0 milioni. Il Giudice, preso atto della richiesta di controparte, ha rinviato l’udienza al 27 Febbraio 2018. All’esito della predetta udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze emerse nei rispettivi conteggi di ACEA Ato5 e dell’ A.A.T.O. 5, ha concesso un rinvio al 4 Maggio 2018, invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, provvederà alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21 Settembre 2018. In tale sede, le Parti, alla luce del Tavolo di Conciliazione instaurato in data 11 Settembre 2018 con l’A.A.T.O. 5 - ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Gestione - al quale è stata rimessa – tra le altre – anche la questione inerente la determinazione dei canoni concessori, hanno chiesto al Giudice un rinvio, disposto per l’udienza del 15 febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 17 settembre 2019.
Collegato a tale giudizio deve essere considerato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha annullato il decreto ingiuntivo di € 10.700.000, inizialmente emesso dal medesimo Tribunale. La prima udienza è stata rinviata d’ufficio all’11 Maggio 2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni delle parti, ha rinviato la causa al 20 Novembre 2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art.281 sexies c.p.c. La Società, anche sulla scorta del parere autorevole dei propri legali, ritiene che l’affermata nullità della transazione non determini il venir meno del diritto del Gestore ad ottenere la remunerazione dei maggiori costi sostenuti nella gestione e non coperti dalla tariffa.
In merito alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 6 Febbraio 2018, n.129 del 27 Febbraio 2018 e n.152 del 2 Marzo 2018 (pubblicate sul BURL n.20 dell’8 Marzo 2018), che modificano la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali ed avverso le quali la Società ha provveduto a presentare ricorso dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la stessa Regione Lazio, l’8 Maggio 2018, ha deliberato:
- “di sospendere l’efficacia della D.G.R. n. 56 del 6 Febbraio 2018 recante L.R. n. 5/2014 e L.R. n. 9/2017, art. 17, commi 98 e 99 – Individuazione Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico”;
- “di confermare l’attuale assetto dell’organizzazione del SII regionale in numero cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza”;
- “di demandare al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nei successivi mesi sei dalla data della presente, ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del SII, anche previa modificazione delle attuali norme che lo sovraintendono, anche previo qualificati contributi da reperire all’esterno della struttura regionale in materia di: sistema di regolazione, tutela dell’ambiente, tutela del consumatore, modello industriale, comparazione interregionale, valorizzazione della partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi”.
In merito al ricorso dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presentato dalla Società avverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 06 Febbraio 2018, n.129 del 27 Febbraio 2018 e n.152 del 2 Marzo 2018, all’udienza dell’11 Luglio 2018 la Regione Lazio ha rappresentato l’esigenza di avere un termine congruo per l’istruttoria da compiere in ragione del provvedimento di sospensione e, d’intesa con tutte le parti, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all’udienza del 6 Febbraio 2019. È plausibile ritenere che la Regione voglia limitarsi a confermare l’assetto definito nei provvedimenti impugnati, sorreggendoli con una adeguata istruttoria.
Al riguardo, la Società ha ritenuto opportuno non partecipare al procedimento istruttorio, riservandosi di valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere all’esito dei provvedimenti che saranno assunti in futuro dalla Regione.
Con la determinazione del 21 Maggio 2018 DSAI/42/2018/IDR l’ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società, in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Tale procedimento è il risultato della visita ispettiva effettuata dall’ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, dal 20 al 24 Novembre 2017, presso la sede della Società.
Si segnala ancora che in data 5 Luglio 2018, in attuazione della deliberazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 Giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un’ispezione a seguito dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, co. 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento” sulle procedure Istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito “Regolamento”).
Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all’Autorità, dalle Associazioni dei consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti ed aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere dalla Società nel periodo Gennaio 2015 - Giugno 2018.
Le contestazioni sollevate riguardano principalmente:
- (i) inadeguata gestione delle istanze dei consumatori, in materia di consumi fatturati, senza che nel frattempo siano sospese le procedure di riscossione degli importi contestati, con conseguente invio di solleciti di pagamento con minaccia di distacco in pendenza di reclami o procedure di conciliazione;
- (ii) recapito mancato o tardivo delle fatture, con conseguente impossibilità di accedere alla rateizzazione;
- (iii) imposizione in sede di voltura/subentro in un’utenza preesistente ovvero in caso di nuova attivazione, del pagamento delle morosità maturate dal precedente intestatario dell’utenza, a fronte di modalità chiare ed idonee a dimostrare l’estraneità del subentrante rispetto al precedente utente.
All’esito dell’ispezione l’Autorità ha acquisito la maggior parte della documentazione specificata nella comunicazione di avvio del procedimento.
In data 3 Agosto 2018 si è provveduto a trasmettere all’AGCM riscontro alla richiesta di informazioni formulata nell’atto di avvio del procedimento - ai sensi dell’art. 12, co. 1 del Regolamento - nonché a presentare istanze di riservatezza e di restituzione relative alla documentazione ispettiva acquisita dalla stessa.
Relativamente alle predette istanze, con comunicazione del 29 Agosto 2018, l’AGCM ha respinto le istanze di restituzione ed ha, invece, differito la decisione sulle istanze di riservatezza.
Ulteriormente, in data 17 Agosto 2018, la Società ha trasmesso all’Autorità formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7 del codice del consumo e dell’art. 9 del regolamento, relativamente al quale in data 6 Novembre 2018 l’AGCM ha notificato il provvedimento con il quale ha respinto la proposta di impegni presentata dalla Società.
In data 21 Novembre 2018, su autorizzazione dell’Autorità, funzionari dalla stessa delegati, unitamente alla Guardia di Finanza -Nucleo Speciale Antitrust- hanno provveduto ad eseguire un’ulteriore ispezione presso la sede della Società, essendo stata disposta l’estensione oggettiva del procedimento PS9918 a nuovi e specifici profili. In particolare, sono state richieste informazioni ed acquisite documentazioni relative alla gestione delle perdite occulte ed al mancato riconoscimento della prescrizione. In data 11 Dicembre 2018 sono stati forniti puntuali riscontri alla richiesta di informazioni formulata nell’atto di integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, formulando contestualmente richiesta di audizione, concessa dall’Autorità per il giorno 10 Gennaio 2019.
Infine in data 2 Gennaio 2019 è stato notificato decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 Dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, nell’ambito del procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r., pendente per la presunta violazione dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele). In forza del predetto provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti su c.c. intestati ad ACEA Ato5 fino al valore di € 3.600.554,51. In data 11 Gennaio 2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata al 1° Febbraio 2019 dinnanzi il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale. All’esito della predetta udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta e per l’effetto ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Ad oggi il procedimento resta ancora pendente in fase investigativa
In ultimo si segnala che in data 10 Gennaio 2019 si è svolta audizione presso l’AGCM a fronte di formale istanza di parte formulata contestualmente al riscontro alle richieste di informazioni di cui al provvedimento di estensione oggettiva del procedimento.
Nel corso della predetta audizione, il legale incaricato a rappresentare e difendere la Società, rinviando a quanto già rappresentato nelle risposte alle richieste di informazioni formulate dall’autorità in sede di avvio e di estensione oggettiva del procedimento, ha evidenziato la costante attenzione mostrata dalla Società verso i propri consumatori, adottando a tale scopo una serie di misure e miglioramenti nelle procedure inerenti la gestione delle attività oggetto di contestazione da parte dell’Autorità.
La Società, ribadendo quanto già ampiamente esplicitato nei riscontri trasmessi all’Autorità, ha provveduto a fornire ulteriori informazioni e documentazione in merito alle attività poste in essere (collaborazione con l’OTUC, apertura sportello del consumatore, attività volte alla soluzione delle morosità storiche) in un’ottica di costante attenzione alle tematiche consumeristiche.
In data 20 Febbraio 2019 l’AGCM, in riferimento al procedimento PS/9918, ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 Maggio 2019.
In data 28 Febbraio 2019 è stata notificata dall'AGCM la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento P9918 - fissato alla data del 20 Marzo 2019 - con contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società.
In particolare, l'Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni, confermando, invece, di aver rilevato delle criticità in materia di: (i) avvio delle procedure di recupero del credito in pendenza di reclamo, per il periodo antecedente alla procedura aziendale del 2018; (ii) prescrizione dei consumi, per il periodo antecedente alla modifica apportata a gennaio 2019 alla procedura adottata dalla Società in tema di prescrizione; (iii) gestione delle perdite idriche occulte.
Entro il predetto termine del 20 Marzo 2019 la Società potrà depositare memoria difensiva e documentazione a supporto, che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del provvedimento finale.
Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” e con riferimento ai procedimenti D.Lgs. 231/2001 al paragrafo della presente “Relazione Principali Rischi e Incertezze”.
GORI
La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato di tutto il territorio dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano” (definizione EIC) della Regione Campania (74 dei 76 Comuni, atteso che i Comuni di Calvanico e Roccapiemonte stanno provvedendo alla gestione in economia dei servizi idrici, non avendo ancora assicurato l’avvio della gestione del S.I.I. da parte della Società) che si sviluppa per una superficie di circa 900 kmq con una popolazione di circa 1,46 milioni di abitanti.
La rete idrica attualmente gestita si sviluppa per una lunghezza complessiva di 4.574,5 km e si articola in una rete di adduzione primaria che si estende per 467,2 km e in una rete di distribuzione di circa 4.107 km, mentre la rete fognaria si estende per circa 2.409 km.
Per quanto riguarda gli impianti, GORI, ad oggi gestisce 10 sorgenti, 90 pozzi, 170 serbatoi, 101 sollevamenti idrici, 174 sollevamenti fognari e 7 impianti di depurazione.
Sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano il 30 settembre 2002, la Società è affidataria per un periodo di 30 anni del servizio idrico integrato.
Rapporti con la Regione Campania e con Acqua Campania per le forniture all’ingrosso
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla definizione e normalizzazione dei rapporti tra la Società e la Regione Campania (nonché la sua concessionaria alla riscossione Acqua Campania S.p.A.) in ordine alle forniture regionali di “acqua all’ingrosso” e dei servizi di “collettamento e depurazione delle acque reflue” relativamente al periodo dal 1° gennaio 2013 al secondo trimestre del 2018. In particolare, la Regione, l’EIC e la Società sono addivenute ad un accordo complessivo finalizzato alla completa attuazione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano in un quadro di equilibrio economico-finanziario della gestione per la sua intera durata residua ed al perseguimento dei seguenti connessi obiettivi: (i) l’assunzione, da parte di GORI della gestione del servizio e la presa in carico, a titolo di concessione e secondo le previsioni della vigente Convenzione di Gestione del S.I.I. dell’ATO 3, delle Opere Regionali e il loro conseguente efficientamento, incluso il ricollocamento ed il reimpiego efficiente del relativo personale addetto in attività del S.I.I., conformemente e con le modalità previste dallo Schema Regolatorio nonché dalla delibera di Giunta Regionale 243/2016 e dal relativo Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione e l’Ente d’Ambito in data 3 agosto 2016 attuativo della medesima delibera 243/2016; (ii) l’approvazione da parte della Regione Campania di piani di pagamento rateizzato della debitoria maturata dalla Società per le forniture all’ingrosso erogate dal 2013 in avanti, e il contestuale superamento del complesso contenzioso giudiziario instauratosi innanzi al Tribunale Civile di Napoli tra la concessionaria per la riscossione regionale Acqua Campania S.p.A. e GORI (R.G. n. 33575/2016) relativamente alle forniture regionali di “acqua all’ingrosso”, da un lato, e tra la Regione e GORI (R.G. n. 3878/2017) relativamente ai servizi regionali di “collettamento e depurazione delle acque reflue”, da un altro lato; (iii) l’utile accesso al mercato del credito da parte della Società al fine di attuare detti obiettivi; (iv) l’impegno delle parti a ripristinare/mantenere, per quanto di competenza, l’equilibrio economico-finanziario della gestione del SII dell’ATO 3 laddove dovesse venire meno, anche funzionalmente al soddisfacimento dei generali presidi di bancabilità occorrenti per assicurare i finanziamenti richiesti al mercato del credito, attesa la mancata concessione da parte dell’ARERA, fino a tutto il 2018, del finanziamento a titolo di perequazione. A tale ultimo proposito, si evidenzia che, nella seconda metà del 2018, la Società ha già avviato una procedura per ottenere finanziamenti complessivi nella misura massima di € 110 milioni da parte di uno o più Istituti di Credito.
Accordo con ABC
In data 21 Dicembre 2018 è stato sottoscritto un atto transattivo tra GORI ed ABC allo scopo di definire e regolare i reciproci rapporti e di superare i contenziosi sorti per effetto di posizioni divergenti assunte tra le parti in merito alla tariffa applicata da ABC sulle sub forniture idriche. Sono state pertanto definite le somme da liquidare ad ABC, definendo in via transattiva un importo forfettario pari a circa € 8,3 milioni per le competenze fatturate a tutto il 31 Dicembre 2015 ed un importo pari a circa € 1,3 milioni per il periodo dal 1° Gennaio 2016 al 30 Settembre 2018 sulla base della tariffa di cui alle deliberazioni del Commissario dell’ATO2 n.27 del 17 Ottobre 2017 e n. 28 del 24 Ottobre 2017.
Aggiornamento dello Schema Regolatorio 2016÷2019 dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania
Preliminarmente, si chiarisce che l’ARERA, nell’ambito delle sue attribuzioni, ha determinato: un primo metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 (che ha sostituito interamente il precedente “metodo normalizzato” di cui al D.M. LL.PP. 1° agosto 1996), emanato con deliberazione 585/2012/R/idr (“Metodo Tariffario Transitorio” o “MTT”); un secondo metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015 emanato con deliberazione 643/2013/R/idr (“Metodo Tariffario Idrico” o “MTI”); un terzo e attualmente vigente metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016÷2019, adottato con deliberazione 664/2015/R/idr, come modificata dalla successiva deliberazione 918/2017/R/idr (“Metodo Tariffario Idrico - 2” o “MTI-2”).
Sulla base del metodo tariffario adottato dall’Autorità, l’Ente di Governo d’Ambito è tenuto a predisporre lo Schema Regolatorio per il periodo di riferimento che è poi approvato dalla medesima Autorità.
Difatti, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, in esecuzione della deliberazione dell’ARERA 664/2015/R/idr, ha predisposto lo Schema Regolatorio 2016÷2019 con deliberazione n. 19 dell’8 agosto 2016 e lo ha poi aggiornato, in esecuzione della deliberazione dell’ARERA 918/2017/R/idr, con la deliberazione n. 39 del 17 luglio 2018. Con tale ultima deliberazione: (i) è stata valorizzata la componente a conguaglio RCappr nella misura di euro 216.948.037; (ii) è stato riconosciuto il Vincolo ai Ricavi del Gestore (“VRG”) per gli anni 2016 (VRG: euro 167.958.694); 2017 (VRG: euro 183.072.979), 2018 (VRG: euro 197.001.101) e 2019 (VRG: euro 206.352.671) nonché i corrispondenti “moltiplicatori tariffari” per gli esercizi 2018 (ϑ1,247505) e esercizio 2019 (ϑ 1,309880); (iii) è stato stabilito di destinare la quota FoNI già prevista per l’anno 2017 e non ancora utilizzata al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale; (iv) è stato istituito il Bonus Idrico integrativo con la valorizzazione della componente di costo OPsocial per gli anni 2018-2019; (v) è stata aggiornata la tabella n. 2 relativa a ratei, ammortamenti, mutui distinti per Comuni dell’ATO3. Inoltre, lo Schema Regolatorio 2016÷2019 aggiornato con la deliberazione 39/2018 è stato predisposto sulla base di un piano finalizzato alla piena attuazione del S.I.I. dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano che garantisca, contestualmente all’equilibrio economico-finanziario: (a) la sostenibilità sociale della tariffa del S.I.I. applicata agli utenti, (b) la realizzazione degli investimenti occorrenti al miglioramento del servizio nonché (c) il recupero dei conguagli tariffari accumulati. A tali fini, il vigente Schema Regolatorio dell’ATO 3 ha posto i seguenti obiettivi da raggiungere per garantire, come detto, la piena attuazione del S.I.I.: (i) il trasferimento e l’efficientamento delle “Opere Regionali” e, cioè, si ripete, le infrastrutture idriche ricadenti nell’ATO 3 ancora in gestione della Regione Campania ed elencate nella delibera della Giunta Regionale 243/2016; (ii) il reimpiego e ricollocamento – sempre in un’ottica di efficientamento del S.I.I. – del personale addetto sulle Opere Regionali conformemente e con le modalità previste dagli accordi intervenuti con le Organizzazioni Sindacali sulla base dell’anzidetta delibera 243/2016 e del relativo Accordo Quadro del 3 agosto 2018 sopra indicato; (ii) la previsione di piani di rateizzazione della debitoria maturata dalla Società – sostanzialmente, in ragione della inadeguatezza del sistema tariffario effettivamente applicato fino al 2016 – per le
forniture all’ingrosso erogate dal 2013 in avanti nei confronti della Regione Campania, e il contestuale superamento del complesso contenzioso giudiziario instauratosi per il pagamento delle forniture regionali di “acqua all’ingrosso” e dei servizi di “collettamento e depurazione delle acque reflue”.
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla definizione e normalizzazione dei rapporti tra la Società e la Regione Campania (nonché la sua concessionaria alla riscossione Acqua Campania S.p.A.) in ordine alle forniture regionali di “acqua all’ingrosso” e dei servizi di “collettamento e depurazione delle acque reflue” relativamente al periodo dal 1° gennaio 2013 al secondo trimestre del 2018.
Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” anche a proposito dei riflessi di natura finanziaria derivanti dalla conclusione delle attività al riconoscimento delle misure di perequazione.
Si segnala infine che dal 1° Gennaio 2018 decorrono gli effetti giuridici, amministrativi e fiscali della fusione per incorporazione della società GORI Servizi S.r.l. in GORI S.p.A. già perfezionata con atto stipulato in data 28 Dicembre 2017.
Gesesa
La Società opera all’interno dell'Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO n. 1 Calore Irpino che promuove e sviluppa l’iniziativa per la Gestione del SII sui Comuni delle Province di Avellino e Benevento. Attualmente, l’Autorità, retta dal Commissario Straordinario di cui al D.G.R. n. 813/2012 e confluita nell’E.I.C. regionale a fine anno 2018, non ha provveduto ancora ad affidare ad un gestore Unico la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
Nel corso del 2018 la Società ha iniziato a creare i presupposti coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio per un nuovo percorso di crescita e di sviluppo finalizzato al raggiungimento di obiettivi strategici che prevedono la crescita aziendale. In tale ottica è stata già deliberata un’operazione di aumento di Capitale per aggregare nuove gestioni con l’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato da parte di nuovi Comuni, utilizzando uno strumento che è dato dalle disposizioni normative contenute nel D.Lgs.175/2016, recante il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. La suddetta norma consente ai Comuni di acquisire partecipazioni societarie limitatamente ad attività, previste dall’art 4 del decreto, produttive di un servizio di interesse generale, previa una verifica da parte dell’ente della convenienza economica della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidata ad operatori privati.
Ne discende per la Società l’opportunità di procedere a nuove acquisizioni di S.I.I. e quindi proseguire la politica di sviluppo sul territorio di competenze dell’ATO1, nelle more dell’individuazione del gestore unico, attuando uno sviluppo gestionale che, raggiunto almeno il 25 % della popolazione servita, collocherebbe la Società quale interlocutore capace di chiedere l’affidamento diretto dell’intero territorio come Gestore Unico.
Si segnala infine che l’ARERA ha avviato con Determinazione DSAI/26-2018 un procedimento per l’adozione di provvedimento sanzionatorio e prescrittivo in materia di regolazione tariffaria del SII.
La Società ha provveduto ad inoltrare memorie lo scorso 7 Giugno 2018 ed ha provveduto inoltre a rimborsare gli utenti per la parte impropriamente riscossa.
Allo stato si è in attesa delle risultanze dell’istruttoria del procedimento.
Nelle more, la Società ha provveduto a sanare alcune anomalie riscontrate dall’Autorità e nella proposta di aggiornamento tariffario biennale 2018/2019 ha provveduto a recepire per gli anni 2016/2017 alcune indicazioni e rilievi emersi nel corso della verifica ispettiva, contenuti nel corpo del provvedimento di avvio del procedimento sanzionatorio, ai fini di ridurre ogni eventuale impatto economico derivante dall’esito finale della verifica stessa.
Area Toscana - Umbria
Acque
In data 28 Dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente inizialmente durata ventennale (la scadenza è ora fissata al 2026). Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 2 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 57 comuni. A fronte dell’affidamento del servizio, Acque corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
Il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana con Deliberazione n° 6/2018 del 22 Giugno 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019” ha modificato, a parità di moltiplicatori tariffari, la composizione delle tariffe 2016 e 2017 approvate con delibera AIT n°32/2017 del 5 Ottobre 2017 prevedendo ora una rimodulazione del recupero dei conguagli tariffari per circa € 9,7 milioni nel periodo 2022-2023.
Con la stessa deliberazione il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana ha approvato la proposta tariffaria 2018-2019, l’aggiornamento del programma degli interventi, l’aggiornamento del piano economico finanziario e l’estensione della durata della concessione di affidamento del servizio dal precedente termine al 31 Dicembre 2026 al nuovo termine 31 Dicembre 2031.
La nuova proposta tariffaria 2018-2019 e l’allegato piano economico finanziario si pongono come obiettivi la sostenibilità della previsione di maggiori investimenti che il gestore dovrà attuare durante la concessione del servizio e, parallelamente, il contenimento dell’incremento delle tariffe da applicare agli utenti, attraverso l’estensione della durata della concessione di affidamento di ulteriori 5 anni.
Pertanto, per effetto della nuova proposta tariffaria, il moltiplicatore tariffario 2018 è stato pari a 5,39% mentre nella precedente delibera AIT 32/2017 lo stesso era pari al 6%.
La nuova proposta tariffaria 2018-2019, nonché l’aggiornamento delle annualità tariffarie 2016-2017, e tutti i documenti collegati (programma degli interventi, aggiornamento del piano economico finanziario, estensione della durata della concessione di ulteriori 5 anni) approvati dall’AIT con deliberazione 6/2018, sono stati approvati da ARERA con deliberazione 502/2018/R/idr del 9 Ottobre 2018 con modifica, rispetto alla proposta dell’AIT, degli OPEXqc riconosciuti in tariffa ma senza modifiche del moltiplicatore tariffario da applicare alle tariffe dell’anno.
Si informa infine che in data 24 Gennaio 2019, con l’invio della documentazione prevista, con l’estinzione del precedente finanziamento e dei relativi contratti di hedging e con la stipula dei nuovi contratti di copertura del tasso di interesse, si sono verificate le condizioni sospensive e, pertanto, il nuovo contratto di finanziamento ha acquisito efficacia. Il nuovo finanziamento è stato stipulato con un pool di banche e prevede due linee di credito: (i) Linea Term pari ad € 200,0 milioni erogata in un unico utilizzo e con scadenza finale unica al 29 Dicembre 2023 e, (ii) Linea RCF pari ad € 25,0 milioni erogabile in uno o più utilizzi entro il periodo di utilizzo e con scadenza finale il 29 Dicembre 2023. Tale linea dovrà essere utilizzata esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie della Società connesse alla propria ordinaria attività.
Contestualmente all’operazione di stipula dei nuovi contratti di finanziamento sono stati stipulati 6 nuovi contratti di copertura fluttuazione dei tassi di interesse. I nuovi contratti prevedono il pagamento con periodicità semestrale da parte della Società, a partire dal 24 Gennaio 2019, di un tasso fisso alle controparti e in corrispondenza, un pagamento da parte delle controparti ad Acque di un tasso variabile.
Publiacqua
In data 20 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 3 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 49 comuni, di cui 6 gestiti tramite contratti ereditati dalla precedente gestione di Fiorentinagas. A fronte dell’affidamento del servizio il Gestore corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
In merito alla nuova articolazione tariffaria l’AIT con delibera n. 29/2016 del 5 Ottobre 2016 ha approvato le tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015. L’ARERA ha approvato con delibera 687/2017R/idr le tariffe proposte dall’Autorità Idrica Toscana in data 12 Ottobre 2017. A seguito dell’approvazione della nuova articolazione tariffaria prevista dalla Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI), Publiacqua ha proceduto a fatturare secondo la nuova articolazione fin dal mese di agosto. Infine con delibera n. 24 del 7 Dicembre 2018, l’AIT ha approvato le tariffe 2018-2019.
Acquedotto del Fiora
Sulla base della convenzione di gestione, sottoscritta il 28 dicembre 2001, il Gestore (Acquedotto del Fiora) ha ricevuto in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 6 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La convenzione di gestione ha una durata di venticinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2002.
Con riferimento all’aggiornamento delle tariffe per il periodo 2018-2019, in data 27 Luglio 2018 l’AIT, sulla base dei dati consuntivi raccolti riferiti alle annualità 2016 e 2017 e del Piano degli Investimenti, ha approvato la proposta di revisione tariffaria fissando i VRG ed i Teta degli anni 2018-2019 e ridisegnando anche l’intero profilo tariffario fino a fine concessione SII (Deliberazione Consiglio Direttivo dell’AIT n.17/2018 del 27 Luglio 2018). Attualmente, tale proposta tariffaria dell’EGA toscano è al vaglio dell’Autorità nazionale (ARERA) e solo dopo la ratifica da parte di quest’ultima si potrà dire definitivamente concluso l’iter approvativo.
Umbra Acque
In data 26 Novembre 2007 ACEA si è aggiudicata definitivamente la gara indetta dall’Autorità d’Ambito dell’ATO 1 Perugia per la scelta del socio privato industriale di minoranza di Umbra Acque S.p.A. (scadenza della concessione 31 Dicembre 2027) L’ingresso nel capitale della società (con il 40% delle azioni) è avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2008.
La Società esercita la sua attività su tutti i 38 Comuni costituenti gli ATO 1 e 2.
Alla data del 31 Dicembre 2018 la tariffa applicata agli utenti è quella determinata dalla Delibera n.489/2018/R/idr del 27 Settembre 2018 con cui l’ARERA ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018 - 2019, precedentemente proposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con Delibera n. 9 del 27 Luglio 2018, che prevede per l’anno 2018 un decremento dello 0,09% rispetto all’anno 2017.
Si informa infine che in data 29 Dicembre 2018, è stata predisposta ed inviata formalmente all’AURI e all’ARERA l’istanza di estensione della durata dell’affidamento al 31 Dicembre 2031 ex artt. 5.2 e 5.3 della Convenzione e Delibera 656/2015/R/IDR.
Stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe nonché di approvazione dell’aggiornamento biennale (2018 – 2019) delle predisposizioni tariffarie del SII per le società del Gruppo.
Società | Status approvazione (fino al MTI2 “2016 – 2019”) | Status aggiornamento biennale (2018 – 2019) |
ACEA Ato2 | In data 27 luglio 2016 l’EGA ha approvato la tariffa comprensiva del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr. Intervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 674/2016/R/idr con alcune variazioni rispetto alla proposta dell’EGA; confermato premio qualità. | La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario in data 15 Ottobre 2018 e contestualmente ha rinviato l’approvazione del TICSI (Testo Integrato dei corrispettivi idrici) recante i criteri di articolazione tariffaria da applicare. L’ARERA ha approvato in data 13 Novembre 2018 con delibera 572 l’aggiornamento tariffario 2018-2019 |
ACEA Ato5 | È stata presentata istanza tariffaria dal Gestore in data 30 Maggio 2016 con istanza di riconoscimento degli Opexqc. ARERA ha diffidato l’EGA in data 16 Novembre 2016 e l’EGA ha approvato la proposta tariffaria in data 13 Dicembre 2016 respingendo, tra l’altro, l’istanza di riconoscimento degli Opexqc. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA | La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 in data 1° Agosto 2018. Si è attualmente in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. |
GORI | In data 1° Settembre 2016 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato la tariffa con Opexqc a partire dal 2017. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. | In data 17 Luglio 2018 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. |
Acque | In data 5 Ottobre 2017 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. | In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 e, contestualmente, anche l’istanza di estensione della durata dell’affidamento di 5 anni, ovvero sino al 31 Dicembre 2031. L’ARERA con delibera 502 del 9 Ottobre 2018 ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. |
Publiacqua | In data 5 Ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr. In data 12 Ottobre 2017, con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | In data 7 Dicembre 2018 l’AIT ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con l’allungamento della concessione di 3 anni. Si è attualmente in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. |
Acquedotto del Fiora | In data 5 ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. In data 12 ottobre 2017, con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | Il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 nella seduta del 27 Luglio 2018. Si è attualmente in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. |
Geal | In data 22 Luglio 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. In data 26 Ottobre 2017, con delibera 726/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | In data 12 Luglio 2018 l’ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT. |
Crea Gestioni | A seguito della Delibera 664/2015/R/idr, non avendo né i Comuni dove è svolto il servizio né gli Enti d’Ambito di riferimento alcuna proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019, la Società ha provveduto ad inoltrare le proprie proposte tariffarie. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. | La Società ha provveduto ad inoltrare ai soggetti competenti/EGA i dati ai fini dell’aggiornamento tariffario, salvo completamento in corso per la parte sulla Qualità Tecnica. Considerando la sostanziale inerzia dei soggetti preposti, la Società ha inoltrato l richiesta ai Comuni in data 21 Dicembre 2018, con istanza inviata all’ARERA in data 11 Gennaio 2019 e richiesta di diffida all’EGA lo scorso 18 Gennaio 2019. |
Gesesa | In data 29 Marzo 2017 l’AATO1 con deliberazione n. 8 del Commissario Straordinario ha approvato la predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. | La Società ha trasmesso all’Ente d’Ambito la documentazione relativa alla revisione tariffaria 2018-2019 ed è stata avviata dallo stesso EGA l’istruttoria con la previsione di giungere all’approvazione delle tariffe entro il mese di Aprile 2019. |
Nuove Acque | In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato le tariffe | In data 16 Ottobre 2018 l’ARERA, con Delibera 520, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT |
Umbra Acque | In data 30 Giugno 2016 l’EGA ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. Intervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 764/2016/R/idr. | L’Assemblea deIl’AURI, nella seduta del 27 Luglio 2018, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. L’ARERA ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con delibera n. 489 del 27 Settembre 2018 |
Nelle more del completamento degli iter di approvazione ancora in corso, i ricavi iscritti sono determinati sulla base dei regimi tariffari precedentemente approvati dall’ARERA o dai rispettivi Enti di Governo d’Ambito, come sopra meglio rappresentato.
Per maggiori dettagli in merito all’argomento si rinvia al paragrafo “Informativa sui servizi in concessione”.
Ricavi da Servizio Idrico Integrato
La tabella che segue indica, per ciascuna Società dell’Area Idrico, l’importo dei ricavi dell’esercizio 2018 valorizzati sulla base delle determinazioni tariffarie assunte dai rispettivi EGA o dall’ARERA. I dati sono comprensivi dei conguagli delle partite passanti, della componente Fo.NI., degli Opexqc o del premio art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr.
Società | Ricavi da SII (valori pro quota in € milioni) | FONI/Premio (valori pro quota in € milioni) |
ACEA Ato2 | 574,9 | FNI = 20,7 AMMFoNI = 7,9 Premio = 33,6 |
ACEA Ato5 | 71,1 | FNI = 6,8 AMMFoNI = 2,5 |
GORI | 75,1 | |
Acque | 71,0 | AMMFoNI = 4,3 |
Publiacqua | 96,8 | AMMFoNI = 9,3 |
Acquedotto del Fiora | 43,6 | AMMFoNI = 3,5 |
Gesesa | 10,9 | FNI = 0,1 |
Geal | 7,8 | FNI = 0,7 AMMFoNI = 0,4 |
Crea Gestioni | 7,3 | |
Umbra Acque | 29,9 | FNI = 1,6 AMMFoNI = 1,2 |